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Decreto del Ministero della Sanità del 05 luglio 1975.

  • Immagine del redattore: Augusto Pigna
    Augusto Pigna
  • 4 set 2019
  • Tempo di lettura: 1 min

Negli anni settanta, per porre dei limiti alla speculazione edilizia in atto, furono emanate alcune regole igienico-sanitarie per gli edifici da costruire, con il Decreto del Ministero della Sanità del 05 luglio 1975.



Le limitazioni imposte dal Decreto dettano norme sui requisiti minimi di vari ambienti abitativi,


L’art.1 del D.M. riporta le altezze minime delle stanze:

– 2,40 mt per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;

– 2,70 mt per tutti gli altri ambienti della casa.


La regola è valida in tutta Italia, fanno eccezione soltanto le Comunità Montane oltre i 1000 mt., che possono arrivare a 2,55 mt in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.


L’art.2 del Decreto riguarda le superfici minime delle camere da letto:

– 9 mq per le camere da letto per una sola persona;

– 14 mq per le camere da letto doppie (o matrimoniali).


Lo stesso articolo dispone inoltre che nelle camere da letto, nel soggiorno e nella cucina ci deve essere una finestra apribile.


L’art.3 fissa la superficie minima per i monolocali (o “monostanza”) comprensiva di servizi:

– 28 mq per una persona;

– 38 mq per due persone.


Il decreto pone poi un’importante regola per le dimensioni delle aperture, fissando a 1/8 della superficie pavimentata la superficie della finestra del singolo ambiente:

– dimensione finestra = 1/8 della dimensione del pavimento della stanza.


Impone anche la cappa di aspirazione sul piano cottura della cucina.


Per coloro che volessero approfondire ecco il link al Decreto:

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